AFCEA - Rome Chapter - Statute

Current version - June 2007 - Italian Version Only

I - COSTITUZIONE, STRUTTURA ED OBIETTIVI


Art. 1
È costituita l’Associazione “Capitolo di Roma dell’AFCEA”, (di seguito Associazione), affiliata alla AFCEA International. L’Associazione è libera e non persegue fini di lucro.

Art. 2
L’Associazione opera nell’ambito e si ispira alle attività della AFCEA International, ne persegue gli obiettivi, ne adotta, con opportune varianti, le procedure e si conforma ai suoi comportamenti ed al suo stile.

Art. 3
II Programma delle attività annuali dell’Associazione è realizzato a cura del Presidente, coadiuvato da due Vice Presidenti, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico. Tale attività mira al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, tra i quali rivestono particolare importanza:

  1. Promuovere la conoscenza dell’ Associazione nelle aree del mondo militare, industriale, accademico, della Pubblica Amministrazione e di altre istituzioni civili governative al fine di coinvolgere tutte le componenti interessate alle problematiche trattate, estendendo la partecipazione e incrementando la rappresentanza.
  2. Promuovere il dialogo tra i Soci e/o con altre appropriate strutture interessate ai problemi delle Comunicazioni, dei Sistemi Informatici, Elettronici e di Comando e Controllo nell’ambito della Difesa, della Sicurezza e dell’Industria che opera in tali settori . Tale attività include anche gli eventuali Sistemi Civili interconnessi a quelli Militari.
  3. Assicurare il mantenimento di strette relazioni tra esperti militari, industriali, accademici di altre istituzioni civili e tra personale operativo e quanti altri svolgono la loro attività nelle aree sopramenzionate.
  4. Portare all’attenzione dei Soci, attraverso riunioni, seminari conferenze, visite o altre iniziative, le problematiche di interesse per le aree professionali di cui al punto 1 di questo Articolo.
  5. Incoraggiare la disseminazione di adeguata conoscenza, di cultura e di sensibilità verso problemi di tipo scientifico, di capacita progettuale e di natura industriale nell’ambito della Difesa, della Sicurezza e delle aree ad esse collegate.
  6. Mantenere aggiornati i Soci sulle innovazioni tecnologiche.
  7. Sostenere, nelle forme possibili, i Programmi del Governo e di Enti Pubblici o Privati nell’area della ricerca e sviluppo per la Difesa e per la Sicurezza.
  8. Contribuire alla crescita professionale di tecnici, esperti e di tutti coloro che operano nelle attività sopra descritte.
  9. Pubblicizzare le attività e la vita dell’Associazione attraverso comunicazioni scritte, inserzioni sul proprio sito web, rinvio ai siti web di AFCEA International ed AFCEA Europe per argomenti di interesse comune.
  10. Favorire il trasferimento di tecnologie e di know-how tra gli aderenti all’Associazione nel rispetto delle leggi e delle politiche del Paese di appartenenza di ciascuno.

Art. 4
L’Associazione ha sede legale in Roma, presso l’AIAD (Associazione Industrie per l’Aerospazio e la Difesa) Via Nazionale n. 54 – 00184 ROMA.

Art. 5
Possono fare parte dell’Associazione gli Enti, le Istituzioni, le Società ed i Soci singoli che ne facciano richiesta. L’iscrizione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo del Capitolo.

Art. 6
Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Presidente;
  • Vice Presidenti;
  • Consiglio Direttivo;
  • Comitato Tecnico Scientifico;
  • Collegio dei Probiviri.

La carica di Presidente è in linea di massima ricoperta, a rotazione, da un Rappresentante di una delle seguenti tre Aree:

  • Militare;
  • Industriale;
  • Accademica / altra area Istituzionale Civile Governativa.

Quando la carica di Presidente è ricoperta da un Rappresentante di una delle tre Aree, quelle di Vice Presidente sono ricoperte da Rappresentanti delle altre due Aree.

II - STRUTTURE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 7
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti. Ogni Socio iscritto ed in regola con il pagamento della quota di associazione, ha diritto di voto.

Art. 8
L’Assemblea elegge annualmente il Presidente della Associazione, due Vice Presidenti e quindici Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo.
Il Presidente designa, tra i Consiglieri, il Segretario della Associazione, che funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina altresì il Tesoriere dell’Associazione scegliendolo tra i Soci.
II Consiglio Direttivo, a nome dell’Assemblea, assume ed approva le iniziative, il programma delle attività e le spese a queste connesse.
L’Assemblea elegge altresì:

  • il Comitato Tecnico Scientifico (con cadenza biennale);
  • il Collegio dei Probiviri (con cadenza triennale).

Art. 9
II Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea Plenaria dell’Associazione e determinare l’immediata decadenza anticipata di un qualsiasi Socio titolare di una carica sociale nel caso in cui questi venga a trovarsi in situazioni di forza maggiore e/o di prolungata indisponibilità non giustificata per tre volte consecutive nelle periodiche riunioni ufficiali e/o di proprio comportamento comunque incompatibile con lo Statuto dell’Associazione.
Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un titolare di carica sociale, sia nei casi sopraelencati che in caso di dimissioni, tale carica verrà ricoperta dal primo candidato disponibile partendo dal primo dei non eletti (vds. Art. 13).
In caso di non disponibilità di candidati a ricoprire la carica resasi vacante, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un sostituto temporaneo e dovrà indire una nuova Assemblea elettiva entro i tempi più brevi.
II Consiglio Direttivo può altresì determinare la decadenza del Socio che non abbia regolarizzato il pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza.
Il Comitato Tecnico Scientifico ed il Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente ma non hanno diritto di voto essendo organismi di carattere consultivo nelle aree di competenza.

Art. 10
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se approvate dalla metà dei suoi componenti più uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Non è ammessa la delega per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11
II Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque Soci ed ha il compito di assicurare alle attività dell’Associazione un contenuto tecnico adeguato e tecnologicamente aggiornato. Esso collabora alla individuazione e selezione degli argomenti oggetto del dibattito professionale in seno all’Associazione.
Promuove inoltre interventi dl Personalità scientifiche e di Esperti civili e militari in grado di arricchire il livello
del dibattito.
II Comitato Tecnico Scientifico, nella sua totalità, dura in carica 2 anni, viene eletto direttamente dall’Assemblea, e fornisce le sue raccomandazioni al Presidente dell’Associazione.

Art. 12
II Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci. Esso vigila sulla corretta osservanza ed attuazione da parte degli Organi dell’Associazione e dei singoli Soci delle politiche e delle norme comportamentali fissate dall’Associazione, da AFCEA International e da AFCEA Europe, riferendone eventualmente all’Assemblea.
Il Collegio può essere chiamato inoltre dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ad esprimersi in merito a provvedimenti di carattere etico/disciplinare nei confronti dei singoli Soci.
Il Collegio viene eletto direttamente dall’Assemblea e, nella sua totalità, dura in carica 3 anni.

Art. 13
L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata per iscritto dal Presidente, con un preavviso di 15 giorni solari, almeno una volta all’anno, per deliberare su uno o più dei seguenti argomenti:

  • Rinnovo delle cariche e degli Organi sociali;
  • Approvazione del bilancio della precedente gestione;
  • Approvazione delle linee programmatiche per l’anno successivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo suddividere i suddetti adempimenti in sessioni diverse.
È opportuno che l’Assemblea Ordinaria dei Soci abbia luogo nel periodo Novembre-Dicembre, al fine di consentire al Consiglio Direttivo appena insediato di disporre di un Bilancio approvato della passata gestione.
È altresì opportuno che il Consiglio Direttivo uscente renda disponibile al Consiglio Direttivo subentrante una proposta di programma delle attività per il nuovo anno, eventualmente da emendare e/o completare, se ritenuto opportuno, ma che affranchi i neo-eletti dall’onere di una elaborazione ex-novo all’inizio del mandato.

Art. 14
L’Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria, per iscritto e con preavviso minimo di 15 giorni solari, su richiesta:

  • del Presidente;
  • del Consiglio Direttivo;
  • del Comitato Tecnico Scientifico (a maggioranza);
  • del Collegio dei Probiviri (a maggioranza);
  • di un gruppo di Soci pari ad almeno un quarto dei Soci dell’Associazione.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, un numero di Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, pari a:

  • in prima convocazione: almeno la metà più uno;
  • in seconda convocazione: almeno 1/4 più uno.

Art. 16
Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre a maggioranza dei presenti (per se stessi e per delega), ad eccezione delle varianti allo Statuto, che richiedono una maggioranza dei due terzi.
Ciascun Socio non può portare in Assemblea più di cinque deleghe.

Art. 17
Le candidature dei Soci per le cariche sociali da rinnovare sono raccolte dal Segretario, attraverso comunicazioni scritte inviate a tutti i Soci dell’Associazione in vista dell’Assemblea annuale, nonché pubblicizzate sul sito web.

Art. 18
Le richieste di iscrizione all’ Associazione vanno indirizzate al Tesoriere. Sul sito web possono essere preventivamente acquisite le informazioni necessarie per corredare la richiesta di iscrizione con gli elementi di cui il Tesoriere abbisogna per finalizzare la stessa.
Le iscrizioni hanno validità annuale o pluriennale (365 giorni o multipli, a partire dalla data di iscrizione ).

Art. 19
Le quote di iscrizione all’ Associazione vengono fissate da AFCEA International, che provvede all’aggiornamento periodico. Le quote in vigore risultano pubblicizzate sul sito web , oltre ad essere comunicate per iscritto a tutti i Soci, individuali e collettivi, da parte del Tesoriere.

Art. 20
Il Bilancio dell’Associazione viene chiuso alla data del 30 Settembre, in linea con quanto praticato e suggerito da AFCEA International. Il Tesoriere, che ne è il responsabile, lo presenta al primo Consiglio Direttivo utile dopo tale data. Il Consiglio Direttivo, previo esame ed accettazione, ne autorizza la presentazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea Annuale dei Soci.

Art. 21
Con l’iscrizione all’Associazione il Socio accetta il presente Statuto.
Eventuali variazioni al testo del presente Statuto saranno proposte dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei Soci, per l’approvazione.

Art. 22
Il presente Statuto abroga e sostituisce la precedente edizione (2005).

III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti ed al Regolamento dell’Associazione.

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